Da più parti si sente dire e si legge che con Basilea 2-3 non serviranno più le garanzie o che esse avranno un ruolo ridotto.
Riteniamo che queste affermazioni nascano da un’ipotesi ben precisa, che potrebbe suonare così : poiché le banche valuteranno con strumenti più sofisticati la capacità di rimborso delle imprese, potranno richiedere garanzie accessorie in via subordinata, solo dove effettivamente ve ne sia motivo, e non più in modo sistematico come spesso oggi accade.
Pur comprendendo queste argomentazioni, riteniamo che, almeno nel medio termine, il ruolo delle garanzie sia viceversa ancora più importante con Basilea 2-3 e ciò considerando che la loro efficacia in quanto strumenti di mitigazione del rischio ha una doppia valenza:
- in primo luogo le garanzie hanno una loro rilevanza perché gli accordi di Basilea ne riconoscono il ruolo e consentono di ridurre l’accantonamento di capitale in loro presenza; con riferimento a questo nel seguito parleremo di “ruolo regolamentare” delle garanzie;
- in secondo luogo va sottolineato che indipendentemente dal ruolo regolamentare appena ricordato, le garanzie rivestono un ruolo rilevante nella mitigazione effettiva del rischio, in quanto pur non modificando il rischio economico sottostante una determinata esposizione, spostano questo rischio, in parte o totalmente, su altri soggetti o beni e quindi si riduce la perdita attesa a fronte di un’eventuale insolvenza della controparte; con riferimento a ciò parleremo nel seguito di “ruolo effettivo” delle garanzie.
Quanto al ruolo effettivo di strumenti di riduzione del rischio sopra accennato, riteniamo che manterrà tutta la sua importanza, stante il fatto che è sì vero che le banche disporranno di uno strumento più preciso ed affidabile per valutare il rischio, ma non si dimentichi che la misurazione del rischio di credito anche ai fini della corretta remunerazione del rischio, è già richiesta dalle attuali istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia e comunemente applicata nella prassi operativa delle aziende di credito.
Riteniamo quindi, almeno per un congruo numero di anni, le banche non abbandoneranno la prassi di richiedere garanzie a fronte di un rischio, anche se misurato con strumenti nuovi. Sarà viceversa necessario da parte delle imprese una maggior consapevolezza sul valore delle garanzie di cui dispongono ed una maggiore oculatezza nel rilascio delle stesse, tenendo presente il ruolo regolamentare delle stesse ed il differente trattamento delle stesse secondo l’approccio scelto dalla banca (approccio standard, IRB di
base o avanzato), come illustrato nel prossimo paragrafo.
Le garanzie hanno un ruolo di “mitigazione” del rischio. Tale ruolo è riconosciuto dall’accordo di Basilea, in misura più ampia rispetto al passato, che consente minori accantonamenti in presenza di garanzie. Accanto a tale ruolo occorre sottolineare che rimane immutato il ruolo effettivo di riduzione del rischio, in quanto la garanzia sposta la perdita su altri soggetti o beni riducendo di fatto la perdita della banca in caso di insolvenza.
Come anticipato, il nuovo accordo amplia la possibilità di utilizzare le garanzie a scopo di riduzione del rischio, in primo luogo ampliando la gamma delle tipologie di garanzia riconosciute, consentendo con ciò una maggior coerenza tra prassi operativa delle banche in fatto di gestione del rischio e vantaggio regolamentare (minor requisito di capitale). Tra gli strumenti ammessi vengono considerate le garanzie reali, le garanzie personali e i derivati di credito.
Per quanto attiene le garanzie reali, la nuova disciplina consente alla banca di scegliere tra due approcci:
- l’approccio semplice, che, similmente a quanto previsto dall’accordo del 1988, comporta che la ponderazione di rischio della garanzia reale sostituisca quella della controparte per la quota garantita dell’esposizione sottostante, con una soglia minima del 20% (0% solo per deposito di contanti, titoli pubblici e titoli emessi dalla stessa banca).
Gli strumenti finanziari considerati idonei sono: contanti depositati presso la banca (o certificati di deposito emessi dalla stessa), oro, titoli di debito qualificati, azioni qualificate, quote di fondi.
Per essere riconosciuta, la garanzia deve essere prestata per tutta la durata dell’esposizione e rivalutata almeno semestralmente.
Esempio: metodo standard, azienda con rating esterno B+, fattore di ponderazione 150%, esposizione complessiva di € 100.000; si ipotizzi la costituzione di una garanzia reale con titoli di debito dotati di rating esterno pari a AA con fattore di ponderazione 20% per un valore di € 50.000. L’attivo ponderato che la banca dovrà coprire con il patrimonio di vigilanza sarà pari a 50.000×20/100+50.000×150/100 = 10.000+75.000 = 85.000; senza la garanzia l’attivo ponderato che la banca avrebbe dovuto coprire sarebbe stato di 100.000×150/100 = 150.000.
- l’approccio avanzato (o integrale), prevede un calcolo più complesso, attraverso l’impiego di scarti prudenziali (che a loro volta possono essere standard, fissati dal Comitato, o stimati dalla banca). Semplificando, comporta che sulla parte di prestito coperta da garanzia reale non venga applicato alcun requisito patrimoniale, tuttavia sia il valore della garanzia che l’importo dell’esposizione vanno rettificati per considerare future oscillazioni di valore (in pratica, prescindendo dalla rettifica dell’esposizione, si applica una riduzione –“haircut” – sulla garanzia che dipende dalla volatilità del valore della garanzia stessa: maggiore per i titoli a maggior rischio di mercato, minore per gli altri).
Da rilevare che in questo caso sono considerati idonei anche ulteriori strumenti finanziari, in particolare le altre azioni quotate.
L’approccio avanzato (integrale) dovrà essere adottato obbligatoriamente dalla banche che seguiranno il metodo basato sui rating interni (IRB) mentre quelle che opteranno per il metodo standard potranno scegliere tra l’approccio semplice e quello avanzato.