Il decreto legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, ha modificato la disciplina relativa alle imposte pagate all’estero e il credito d’imposta che genera secondo il tuir.
Su tale disciplina, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta recentemente con una Circolare, la numero 9/E del 2015, nella quale ha fornito agli operatori un documento molto completo riguardo all’istituto in commento. Inoltre, l’art. 15 del D.Lgs. n. 147 del 2015, ha apportato alcune modifiche alla disciplina in commento, con l’obiettivo di estendere le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 165 del TUIR a tutti i contribuenti e chiarendo, con una norma di natura interpretativa, la tipologia di imposte estere rilevanti ai fini dello scomputo del credito per le imposte pagate all’estero.
L’art. 165 del tuir elenca quali sono le condizioni per fruire del credito d’imposta che si possono cosi riassumere:
- Il contribuente deve aver prodotto un reddito estero;
- Tale reddito deve far parte del reddito complessivo in Italia;
- Le imposte di natura reddituale devono essere state pagate all’estero in via definitiva.
La novità consiste nel rilevare finalmente un criterio preciso nell’individuazione delle imposte che si possono considerare a scomputo e cioè non solo quelle che sono richiamate nel trattato che lo stato ha stipulato ma anche quelle che non sono menzionate purché di rilevanza reddituale e definitive.